Art. 1

Prodotti agricoli stricto sensu

In vigore dal 11 ott 2004
1.   L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’accordo interinale sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo. 2.   L’allegato IV b) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo. 3.   L’allegato IV d) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo. 4.   L’allegato IV e) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo. 5.   L’allegato IV f) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo. 6.   All', paragrafo 3, dell’accordo interinale è aggiunta la seguente lettera d): «d) A decorrere dal 1o maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all’allegato IV g).» 7.   Il testo di cui all’allegato VI del presente protocollo è aggiunto all’accordo interinale e ne costituisce l’allegato IV g).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:778:oj#art-1-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo