Art. 1
Prodotti agricoli stricto sensu
In vigore dal 11 ott 2004
1. L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’accordo interinale sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo.
2. L’allegato IV b) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo.
3. L’allegato IV d) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo.
4. L’allegato IV e) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.
5. L’allegato IV f) dell’accordo interinale è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo.
6. All', paragrafo 3, dell’accordo interinale è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
A decorrere dal 1o maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all’allegato IV g).»
7. Il testo di cui all’allegato VI del presente protocollo è aggiunto all’accordo interinale e ne costituisce l’allegato IV g).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:778:oj#art-1-3