Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
2.1.   L’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo A dell’accordo è sostituito come specificato nell’allegato II del presente accordo. 2.2.   L’elenco delle autorità nazionali competenti accluso al protocollo A dell’accordo è sostituito dall’allegato III del presente accordo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/814 — Testo vigente | Portale Normativo