Art. 2
In vigore dal 4 ott 2004
2.1. L’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo A dell’accordo è sostituito come specificato nell’allegato II del presente accordo.
2.2. L’elenco delle autorità nazionali competenti accluso al protocollo A dell’accordo è sostituito dall’allegato III del presente accordo.
Storico versioni
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