Art. 2
In vigore dal 4 ott 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
A. J. DE GEUS
(1) GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.
(2) GU L 222 del 19.8.2002, pag. 20.
(3) GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19.
(4) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Kazakistan che modifica l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN:
dall'altra,
parti del presente accordo,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:
LA COMUNITÀ EUROPEA:
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN:
I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:814:oj#art-2