Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente A. J. DE GEUS (1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3. (2)  GU L 222 del 19.8.2002, pag. 20. (3)  GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19. (4)  Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale. ACCORDO tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Kazakistan che modifica l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN: dall'altra, parti del presente accordo, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: HANNO DECISO di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA: IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN: I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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