Art. 8
Entrata in vigore
In vigore dal 29 set 2004
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2004.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il Presidente
A. HAMER
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
ALLEGATO
ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL', PARAGRAFO 1
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Argentina
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Bulgaria
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Canada
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Cile
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Marocco
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Norvegia
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Nuova Zelanda
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Romania
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Svizzera
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Turchia
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:739:oj#art-8