Art. 5

Riunioni

In vigore dal 29 set 2004
1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza. 2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione. 3.   Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.
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Riunioni (Art. 5 Decisione (UE) 2004/739) — Testo vigente | Portale Normativo