Art. 5
Riunioni
In vigore dal 29 set 2004
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione.
3. Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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