Art. 4
Presidenza
In vigore dal 29 set 2004
Ai sensi delle conclusioni di Nizza e fatte salve le prerogative della Presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la Presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.
Storico versioni
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