Art. 8 · Entrata in vigore

Art. 8

Entrata in vigore

In vigore dal 29 set 2004
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2004. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente A. HAMER (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10. ALLEGATO ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL', PARAGRAFO 1 — Argentina — Bulgaria — Canada — Cile — Marocco — Norvegia — Nuova Zelanda — Romania — Svizzera — Turchia
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