Art. 6

Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell’allegato I:

In vigore dal 29 set 2004
a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati; b) tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
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Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell’allegato I: (Art. 6 Decisione (UE) 2004/666) — Testo vigente | Portale Normativo