Art. 3
In vigore dal 29 set 2004
È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:666:oj#art-3