Art. 2

In vigore dal 29 set 2004
I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell’allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’ e articoli successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:666:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo