Art. 5

In vigore dal 29 set 2004
1.   Le carni fresche di pollame devono recare il marchio conformemente all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da: a) volatili vaccinati contro l’influenza aviaria; b) gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’; c) volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che: i) appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo.Per l’esame di: — dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iIFA, — dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d’inibizione dell’emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iIFA; ii) originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; iii) originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione; iv) devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. 3.   Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale: «Le carni di tacchino/pollo (8) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.
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Art. 5 Decisione (UE) 2004/666 — Testo vigente | Portale Normativo