Art. 7

Condizioni per l’aiuto finanziario comunitario

In vigore dal 22 set 2004
1.   L’aiuto finanziario di cui all’ è fornito a ogni Stato membro a condizione che lo studio sia eseguito in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, e purché siano osservate le condizioni di cui alle lettere da a) a d): a) far entrare in vigore entro il 1o ottobre 2004 le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione dello studio; b) far pervenire un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori relativo ai primi 3 mesi dello studio entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento; c) far pervenire entro il 15 ottobre 2005 un rapporto finale sull’esecuzione tecnica dello studio, accompagnato dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005. La documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II; d) realizzare lo studio in modo efficace. 2.   A richiesta di ciascuno Stato membro può essere versato un anticipo sui finanziamenti pari al 50 % dell’importo complessivo. 3.   La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una riduzione progressiva e cumulativa del contributo finanziario pari al 25 % dell’importo complessivo per ciascun ritardo di 2 settimane a partire dal 15 ottobre 2005.
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Condizioni per l’aiuto finanziario comunitario (Art. 7 Decisione (UE) 2004/665) — Testo vigente | Portale Normativo