Art. 6
Estensione dell’aiuto finanziario comunitario
In vigore dal 22 set 2004
1. La Comunità fornisce un aiuto finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri ai fini dell’analisi di laboratorio volta alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione degli isolati risultanti.
2. L’importo massimo dell’aiuto finanziario comunitario è di 20 EUR a prova per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati.
3. L’aiuto finanziario della Comunità non può superare gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dello studio.
Storico versioni
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