Art. 6

Estensione dell’aiuto finanziario comunitario

In vigore dal 22 set 2004
1.   La Comunità fornisce un aiuto finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri ai fini dell’analisi di laboratorio volta alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione degli isolati risultanti. 2.   L’importo massimo dell’aiuto finanziario comunitario è di 20 EUR a prova per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati. 3.   L’aiuto finanziario della Comunità non può superare gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dello studio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:665:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Estensione dell’aiuto finanziario comunitario (Art. 6 Decisione (UE) 2004/665) — Testo vigente | Portale Normativo