Art. 2

Estensione del campionamento

In vigore dal 22 set 2004
1.   Il campionamento necessario per l’effettuazione dello studio è organizzato dagli Stati membri ed effettuato a partire dal 1o ottobre 2004 presso allevamenti che ospitano almeno 1 000 galline ovaiole. Se del caso, si può procedere a campionamento anche in allevamenti di dimensioni minori, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’, concentrandosi di preferenza sugli allevamenti con più di 350 animali. 2.   In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di animali dell’età adeguata. 3.   Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o, sotto la sua supervisione, da enti cui abbia delegato tale responsabilità. 4.   In ciascuno Stato membro devono essere campionati almeno 172 allevamenti. Negli Stati membri in cui esiste un numero di allevamenti inferiore a 172, dev’essere campionata la totalità degli allevamenti. In ogni caso è data la precedenza agli allevamenti con più di 1 000 animali.
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Estensione del campionamento (Art. 2 Decisione (UE) 2004/665) — Testo vigente | Portale Normativo