Art. 8

Tasso di conversione per richieste presentate in moneta nazionale

In vigore dal 22 set 2004
Il tasso di conversione per le richieste presentate in moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale è stabilito un tasso.
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Tasso di conversione per richieste presentate in moneta nazionale (Art. 8 Decisione (UE) 2004/665) — Testo vigente | Portale Normativo