Art. 89
In vigore dal 13 set 2004
1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso della procedura annuale di bilancio.
3. Dopo l'approvazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.
(1) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.
(2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(4) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
(5) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
(6) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).
(7) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
(8) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
Storico versioni
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