Art. 89

Art. 89

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo. 2.   Le stime di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso della procedura annuale di bilancio. 3.   Dopo l'approvazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo. (1)  GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1. (2)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114). (3)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. (4)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. (5)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. (6)  GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76). (7)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE. (8)  GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
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