Art. 87

In vigore dal 13 set 2004
1.   Alla chiusura di ogni esercizio è svolta una revisione esterna delle spese e delle entrate amministrate dall'Agenzia. 2.   Inoltre il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego. 3.   Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto di sei membri. Il comitato direttivo nomina ogni anno due membri per un periodo di tre anni non rinnovabile, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto dell'Agenzia ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni i membri del collegio: a) continuano ad essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; l'Agenzia rimborsa loro solo le spese di missione sulla stessa base prevista dalle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente; b) possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato direttivo; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna; c) riferiscono unicamente al comitato direttivo in merito ai loro compiti; d) verificano che l'esecuzione delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia. 4.   Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse al direttore esecutivo e al comitato direttivo. 5.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dell'Agenzia devono aver ottenuto, prima dell'assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «secret UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro. Tali persone assicurano il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati. 6.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dell'Agenzia hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dell'Agenzia forniscono al direttore esecutivo e alle persone incaricate della revisione delle stesse l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori è imputato al bilancio generale dell'Agenzia.
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Art. 87 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo