Art. 85

In vigore dal 13 set 2004
Le presenti disposizioni finanziarie lasciano impregiudicate le misure esistenti adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 296 del TCE o ai sensi dell' della direttiva 92/50/CEE, dell' della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (7), o dell' della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (8). TITOLO IV CONTROLLO, REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI
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Art. 85 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo