Art. 5
In vigore dal 26 lug 2004
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:731:oj#art-5