Art. 8
In vigore dal 26 lug 2004
Le Parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell' svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli .
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