Art. 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

In vigore dal 26 lug 2004
1. Il Ministero della Sicurezza, quale autorità di sicurezza nazionale, che agisce a nome del Governo della Bosnia-Erzegovina e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Bosnia-Erzegovina ai sensi del presente accordo. 2. L'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «Ufficio di sicurezza dell'SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo. 3. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.
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Ai fini dell’attuazione del presente accordo: (Art. 11 Decisione (UE) 2004/731) — Testo vigente | Portale Normativo