Art. 4
In vigore dal 26 lug 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
ACCORDO
tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
LA BOSNIA-ERZEGOVINA,
rappresentata dal Ministero della sicurezza della Bosnia-Erzegovina,
da un lato,
L'UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea,
dall'altro,
in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale della Bosnia-Erzegovina e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:731:oj#art-4