Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 lug 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT ACCORDO tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate LA BOSNIA-ERZEGOVINA, rappresentata dal Ministero della sicurezza della Bosnia-Erzegovina, da un lato, L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, dall'altro, in seguito denominate «le parti», CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza; CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza; CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE; RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale della Bosnia-Erzegovina e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE; CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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