Art. 2
In vigore dal 26 lug 2004
Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (vale a dire conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominata: «informazioni classificate»).
Storico versioni
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