Art. 4
In vigore dal 8 giu 2004
Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a)
la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;
b)
gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
c)
gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;
d)
lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.
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