Art. 2
In vigore dal 8 giu 2004
1. Il sistema centrale d'informazione visti, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali sono sviluppati dalla Commissione.
2. Le infrastrutture nazionali sono adeguate e/o sviluppate dagli Stati membri.
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