Art. 1
In vigore dal 8 giu 2004
1. È istituito un sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti, in seguito denominato «sistema d'informazione visti» (VIS), che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.
2. Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato «sistema centrale d'informazione visti» o «CS-VIS», con un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata «interfaccia nazionale» o «NI-VIS», che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali.
Storico versioni
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