Art. 3

In vigore dal 8 giu 2004
Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'.
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