Art. 2

Riunioni

In vigore dal 28 mag 2004
Il comitato di stabilizzazione e associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e associazione sono convocate dal presidente.
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Riunioni (Art. 2 Decisione (UE) 2004/683) — Testo vigente | Portale Normativo