Art. 2
Riunioni
In vigore dal 28 mag 2004
Il comitato di stabilizzazione e associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.
Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
Le riunioni del comitato di stabilizzazione e associazione sono convocate dal presidente.
Storico versioni
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