Art. 6

Ordine del giorno delle riunioni

In vigore dal 28 mag 2004
1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e associazione ai destinatari di cui all' almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato di stabilizzazione e associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato di stabilizzazione e associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti. 2.   Il presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.
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Ordine del giorno delle riunioni (Art. 6 Decisione (UE) 2004/683) — Testo vigente | Portale Normativo