Art. 10
Sottocomitati e gruppi di lavoro specifici
In vigore dal 28 mag 2004
Il comitato di stabilizzazione e associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale essi riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
Storico versioni
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