Art. 13
Comitato di stabilizzazione e associazione
In vigore dal 28 mag 2004
1. È istituito un comitato di stabilizzazione e associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Esso si compone, da un lato, di rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, di rappresentanti del governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di norma alti funzionari.
2. Il comitato di stabilizzazione e associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e associazione. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e associazione. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e associazione per approvazione.
3. Laddove l’accordo di stabilizzazione e associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, esse possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione, previo accordo tra le parti.
4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e associazione è allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.
Il Consiglio di stabilizzazione e associazione
Il presidente
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
Storico versioni
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