Art. 9

In vigore dal 11 mag 2004
La Commissione presenta il progetto d'accordo al Comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo. La Commissione è autorizzata a concludere l'accordo a nome della Comunità, sempre che la Spagna o la Francia o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano che l'accordo deve essere sottoposto al Consiglio.
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