Art. 8
In vigore dal 11 mag 2004
I negoziati relativi all'accordo sulle questioni monetarie sono avviati non appena il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, riterrà che siano soddisfatte le condizioni necessarie.
Rientrano tra queste condizioni il fatto che le due parti abbiano precedentemente siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio ed il fatto che Andorra si impegni a concludere tale accordo entro una data stabilita di concerto con la Commissione.
Se l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio non è concluso con Andorra entro la data stabilita, i negoziati relativi all'accordo monetario saranno sospesi in attesa della conclusione di tale accordo.
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