Art. 6

In vigore dal 11 mag 2004
1.   Andorra si impegna ad adottare ogni misura idonea, tramite azioni equivalenti o recepimento diretto, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia bancaria e finanziaria, in particolare delle disposizioni che disciplinano l'attività e la vigilanza degli enti interessati, ed anche della pertinente normativa comunitaria nei settori della prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, della prevenzione della frode e della contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché dell’adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici. 2.   Gli enti finanziari aventi sede nel territorio di Andorra possono avere accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento dell’area dell’euro ad adeguate condizioni, che devono essere precisate nell'accordo sulle questioni monetarie e stabilite con il consenso della Banca centrale europea.
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Art. 6 Decisione (UE) 2004/548 — Testo vigente | Portale Normativo