Art. 7

In vigore dal 11 mag 2004
La Commissione conduce, a nome della Comunità, i negoziati con Andorra sulle questioni di cui agli articoli da 3 a 6. La Spagna e la Francia sono associate a pieno titolo ai negoziati. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.
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Art. 7 Decisione (UE) 2004/548 — Testo vigente | Portale Normativo