Art. 9

Documenti accessibili d’ufficio al pubblico

In vigore dal 13 apr 2004
1.   Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti prodotti o ricevuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   I seguenti documenti sono consegnati automaticamente su richiesta e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici: a) i testi adottati dal direttore o dal consiglio d’amministrazione del Centro che sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o sul sito del Centro; b) i documenti originari di terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione; c) i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.
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Documenti accessibili d’ufficio al pubblico (Art. 9 Decisione (UE) 2004/605) — Testo vigente | Portale Normativo