Art. 8

Agevolazioni per l’accesso ai documenti

In vigore dal 13 apr 2004
1.   Per consentire ai cittadini di avvalersi concretamente dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, l’Ufficio consente l’accesso ad un registro di documenti. Il registro sarà accessibile in formato elettronico. 2.   Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), compresi, se del caso, altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione. 3.   Una pagina di istruzioni (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sulle modalità di ottenimento del documento. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo originale.
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Agevolazioni per l’accesso ai documenti (Art. 8 Decisione (UE) 2004/605) — Testo vigente | Portale Normativo