Art. 8
Agevolazioni per l’accesso ai documenti
In vigore dal 13 apr 2004
1. Per consentire ai cittadini di avvalersi concretamente dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, l’Ufficio consente l’accesso ad un registro di documenti. Il registro sarà accessibile in formato elettronico.
2. Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), compresi, se del caso, altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione.
3. Una pagina di istruzioni (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sulle modalità di ottenimento del documento. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:605:oj#art-8