Art. 5

Trattamento delle domande di conferma

In vigore dal 13 apr 2004
1.   Il direttore del Centro adotta le decisioni relative alle domande di conferma e ne informa il consiglio di amministrazione del Centro. 2.   È necessario comunicare al richiedente per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo.
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