Art. 9
Documenti accessibili d’ufficio al pubblico
In vigore dal 13 apr 2004
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti prodotti o ricevuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. I seguenti documenti sono consegnati automaticamente su richiesta e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:
a)
i testi adottati dal direttore o dal consiglio d’amministrazione del Centro che sono destinati ad essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o sul sito del Centro;
b)
i documenti originari di terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;
c)
i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:605:oj#art-9