Art. 3

Misure di controllo

In vigore dal 12 mag 2003
1.   L'autorità competente adotta le misure necessarie per controllare: a) l'appropriata composizione, trasformazione e utilizzazione dei mangimi che contengono proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie; b) gli animali nutriti con i mangimi di cui alla lettera a), in modo da comprendere: i) una stretta sorveglianza dello stato di salute di tali animali; ii) un'adeguata sorveglianza della TSE basata su prelievi regolari di campioni ed esami di laboratorio; c) la conformità ai requisiti prescritti all'. 2.   Tra i campioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) rientrano campioni prelevati da animali che presentino sintomi neurologici e da animali riproduttori più vecchi.
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Misure di controllo (Art. 3 Decisione (UE) 2003/324) — Testo vigente | Portale Normativo