Art. 3
Misure di controllo
In vigore dal 12 mag 2003
1. L'autorità competente adotta le misure necessarie per controllare:
a)
l'appropriata composizione, trasformazione e utilizzazione dei mangimi che contengono proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
b)
gli animali nutriti con i mangimi di cui alla lettera a), in modo da comprendere:
i)
una stretta sorveglianza dello stato di salute di tali animali;
ii)
un'adeguata sorveglianza della TSE basata su prelievi regolari di campioni ed esami di laboratorio;
c)
la conformità ai requisiti prescritti all'.
2. Tra i campioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) rientrano campioni prelevati da animali che presentino sintomi neurologici e da animali riproduttori più vecchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2003:324:oj#art-3