Art. 1
Deroga accordata alla Finlandia relativamente ad alcuni animali da pelliccia
In vigore dal 12 mag 2003
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie:
a)
le volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus); e
b)
i cani procioni (Nyctereutes procyonoides).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2003:324:oj#art-1