Art. 1

Deroga accordata alla Finlandia relativamente ad alcuni animali da pelliccia

In vigore dal 12 mag 2003
A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie: a) le volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus); e b) i cani procioni (Nyctereutes procyonoides).
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