Art. 4
Sospensione del riconoscimento
In vigore dal 12 mag 2003
In caso di contatti presunti o confermati con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE un riconoscimento concesso a norma dell' è immediatamente sospeso finché ogni rischio di contaminazione possa essere definitivamente escluso.
Storico versioni
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