Art. 2

In vigore dal 20 nov 1990
Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE non si applica, per quanto riguarda le carni disossate di animali della specie bovina, nelle seguenti regioni dello Zimbabwe: - regione veterinaria del Mashonaland centrale, - regione veterinaria del Mashonaland occidentale, limitatamente alla parte settentrionale.
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